14 Febbraio 2008

Arriva il nuovo editor

Nuovo test della Marta per nuovo servizio sito. Click. Sembra funzionare...Mi dicono che è cambiato l'editor e che devo testare perchè io non ci capisco niente e trovo sempre gli errori stupidi. Bene, lo prenderò come un complimento. Altre volte sento che si dicono "Non inquinate marta con la tecnologia che ci serve vergine per testare le cose!"
Qui c'è tanto editor....Sorpresa

6 commenti

  • anonimo

    No al DL Gelmini

    Le foto e il video del corteo degli studenti di Lecce su www.ilpaesenuovo.it

    P.S.: se qualcuno lo può postare sul forum.studenti.it

    Grazie
    Scritto il: 29/10/2008 16:32:22
  • FarfallaArgentata

    Hai la cartella messaggi privati piena!

    Ecco il testo del messaggio che intendevo mandare
    Con quale criterio è stato scelto gerry8989 come moderatore della sezione economia (forum studenti.it) quando non è assolutamente in grado di avere questa carica? Cancella i messaggi che non andrebbero cancellati (perchè completamente innocenti) e in compenso non sanziona nessuno in discussioni come questa http://forum.studenti.it/economia/616401-urgente-meglio-parthenope-federico-ii.html o questa http://forum.studenti.it/economia/723228-xcha-vengono-prendere-posti-ragazzi-altre-citta.html
    Chiedo che si cambi moderatore.
    Scritto il: 19/10/2008 18:20:52
  • speranza

    siamo tutti sulla stessa barca

    vergine è una parola grossa ma io penso che tu sia piu ferrata nla tua attivita di editor come la definisci tu l'importante è muoversi non per antonomasia ma spinti da qlla forza maggiore che è detta amore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Scritto il: 28/08/2008 22:39:04
  • anonimo

    CEPU CONDANNATO PER PUBBLICITA INGANNEVOLE

    PI6426 - CEPU-ESAME UNIVERSITARIO GRATIS
    Provvedimento n. 18259
    L%u2019AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
    NELLA SUA ADUNANZA del 10 aprile 2008;
    SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
    VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
    recante Codice del consumo,
    come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
    VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
    pubblicità ingannevole e
    comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, sostituito dal
    %u201CRegolamento sulle procedure
    istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette%u201D, adottato
    con delibera dell%u2019Autorità
    pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007 ed entrato in vigore
    il 6 dicembre 2007;
    VISTI gli atti del procedimento;
    I. RICHIESTA DI INTERVENTO
    Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 agosto 2007,
    integrata da ultimo in data 11 ottobre
    2007, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza di un
    messaggio pubblicitario
    diffuso su Canale 5, in data 11 giugno 2007, alle ore 8:59 circa,
    dalla società Cesd S.r.l., relativo ad
    un%u2019offerta per la preparazione gratuita di un esame universitario con
    il metodo Cepu. Nella
    richiesta di intervento si evidenzia che il sopraccitato spot
    pubblicitario, nel reclamizzare la
    possibilità di preparare gratuitamente un esame universitario con
    Cepu, ometterebbe di specificare
    l%u2019esistenza di una particolare condizione di fruibilità della
    promozione, consistente nella necessità
    di acquistare un %u201Cpacchetto%u201D di più esami (almeno quattro) per poter
    godere della preparazione
    gratuita ad un esame.
    II. MESSAGGIO
    Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in uno
    spot televisivo, diffuso
    sull%u2019emittente %u201CCanale 5%u201D.
    Il messaggio, della durata di circa 20 secondi, è caratterizzato dalla
    presenza di una voce fuori
    campo che recita: %u201CEsame strepitoso all%u2019Università? Preparalo insieme
    a CEPU e scegli poi se
    continuare a studiare con noi. La qualità della preparazione CEPU è
    garantita. Informati subito 800
    33 11 88%u201D. Per tutta la durata dello spot, compaiono sullo schermo
    scritte in sovrimpressione che
    riportano alcune parole chiave del messaggio vocale e, in particolare:
    %u201CEsame strepitoso%u201D,
    %u201CInsieme a CEPU%u201D, %u201CGratuitamente%u201D %u201CProva un esame con Cepu e scegli%u201D,
    %u201CPreparazione
    Garantita%u201D, %u201CInformati subito CEPU 800 33 11 88%u201D. Inoltre,
    contemporaneamente alla scritta
    %u201CProva un esame con Cepu e scegli%u201D, compare esposto, in carattere di
    nota e per circa 2 secondi, un
    testo di quattro righe di colore blu recante: %u201CPromozione valida per
    chi si iscrive fino al 30 giugno
    ad un minimo di quattro esami, il primo è gratuito. E se non lo superi
    puoi decidere di non
    continuare perdendo solo la quota di iscrizione, fino a un massimo di
    mille euro%u201D.
    BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
    66
    III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
    In data 19 ottobre 2007, è stato comunicato al consumatore ed alla
    società Cesd S.r.l. (di seguito
    anche Cesd), in qualità di operatore pubblicitario, l%u2019avvio del
    procedimento, precisando che
    l%u2019eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto della richiesta di
    intervento sarebbe stata valutata
    ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 6
    settembre 2005, n. 206, nella versione
    vigente prima dell%u2019entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto
    2007, n. 145 e n. 146.
    IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
    Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento del 19
    ottobre 2007, è stato
    richiesto alla Cesd S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, di
    fornire informazioni, corredate
    dalla relativa documentazione, riguardanti: le caratteristiche della
    promozione di cui al messaggio
    pubblicitario in oggetto, con particolare riferimento alle condizioni
    ed ai limiti di fruibilità della
    stessa; il periodo di validità dell%u2019offerta pubblicizzata nel
    messaggio segnalato; il numero degli
    esami al quale occorre iscriversi per poter beneficiare dell%u2019offerta,
    nonché il costo della relativa
    iscrizione; l%u2019entità del rimborso in caso di rinuncia all%u2019offerta per
    mancato superamento di un
    esame.
    La memoria della società Cesd S.r.l.
    Con memoria pervenuta in data 8 novembre 2007, la società Cesd S.r.l.,
    con riferimento al
    messaggio in esame ed alla relativa promozione, ha rappresentato, in
    sintesi, quanto segue:
    %u2013 il messaggio pubblicitario in esame è relativo ad un%u2019offerta di CEPU
    propriamente denominata
    %u201CEsame strepitoso all%u2019Università%u201D;
    %u2013 il messaggio pubblicitario de quo è stato diffuso tra il 25 maggio
    ed il 28 luglio 2007 e non è più
    stato riproposto;
    %u2013 dall%u2019esame del contenuto sia audio che video del messaggio, emerge
    la possibilità per il
    consumatore di poter provare un esame con CEPU. Inoltre, è altresì
    evidente che la fruibilità della
    promozione è connessa all%u2019iscrizione ad un minimo di quattro esami e
    la prosecuzione nello studio
    è subordinata alla scelta del consumatore di continuare o meno nello
    studio, come evidenziato sia
    nel messaggio audio (%u201CScegli se poi continuare%u201D, che nel testo video
    (%u201CScegli%u201D);
    %u2013 il messaggio assolve integralmente al necessario dovere di
    informazione, ed appare indubitabile
    ed incontrovertibile che il contenuto del messaggio pubblicitario CEPU
    non presunta alcun
    elemento riconducibile alla fattispecie tipica di ingannevolezza,
    essendo assolutamente veritiero,
    trasparente e palese;
    %u2013 di nessun rilievo è l%u2019assunto contenuto nella richiesta di
    intervento che ha determinato il presente
    procedimento, in relazione alla presunta omessa indicazione circa
    l%u2019esistenza di una particolare
    condizione di fruibilità della promozione, consistente nella necessità
    di acquistare un pacchetto di
    più esami, atteso che nella parte video del messaggio si evince
    espressamente %u201CPromozione valida
    per chi si iscrive fine al 30 giugno ad un minimo di quattro esami, il
    primo è gratuito. E se non lo
    superi puoi decidere di non continuare, perdendo solo la quota di
    iscrizione fino ad un massimo di
    mille euro%u201D;
    %u2013 anche qualora il messaggio a video non fosse ritenuto satisfattivo
    dell%u2019onere di informazione
    sulle condizioni dell%u2019offerta, tale onere sarebbe comunque interamente
    assolto dalla fase
    BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
    67
    precontrattuale. Il consumatore ha infatti la possibilità di
    concludere il contratto vedendosi
    garantito quanto il messaggio reclamizza. La prova di un esame
    gratuito con CEPU è assolta dal
    prezzo applicato che, senza promozione, è pari a 9.900 euro per
    quattro esami, mentre con la
    promozione è pari a 8.016,80 euro, con un risparmio di 1.883, 20 euro;
    %u2013 inoltre, nel caso in cui non venga superato l%u2019esame, è facoltà del
    consumatore quella di risolvere
    il contratto ottenendo il relativo rimborso, decurtato della sola
    quota di iscrizione, pari a 1883,20
    euro;
    %u2013 in sostanza, quanto enunciato nel messaggio non viene disatteso
    nella fase di formazione
    contrattuale, anzi viene espressamente consolidato dal momento che
    l%u2019affidamento legittimo del
    consumatore nella promessa contenuta nel messaggio pubblicitario trova
    un preciso riscontro nelle
    stesse clausole contrattuali, che risultano del tutto conformi con il
    messaggio stesso.
    In data 30 gennaio 2008 è stata comunicata alle parti la data di
    conclusione della fase istruttoria ai
    sensi dell%u2019articolo 16, comma 1, del citato %u201CRegolamento sulle
    procedure istruttorie in materia di
    pratiche commerciali scorrette%u201D.
    V. PARERE DELL%u2019AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
    Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento risulta diffuso
    a mezzo spot televisivo, in
    data 13 febbraio 2008 è stato richiesto il parere all%u2019Autorità per le
    Garanzie nelle Comunicazioni.
    Con parere pervenuto in data 11 marzo 2008, la suddetta Autorità ha
    ritenuto che il messaggio
    sottoposto alla sua valutazione costituisca una fattispecie di
    pubblicità ingannevole. In particolare,
    l%u2019Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rilevato che il
    messaggio - per l%u2019enfasi e la
    categoricità, attribuita nei super e nel testo audio, alla gratuità
    del corso ed alla possibilità di
    provare per decidere successivamente se aderire ad un%u2019offerta
    articolata - lascia intendere che sia
    possibile provare CEPU gratuitamente, senza oneri. Del resto, il super
    che riporta le condizioni di
    fruibilità dell%u2019offerta pubblicizzata, per la brevità della sua durata
    sullo schermo, insufficiente a
    garantirne la lettura, per le dimensione del corpo tipografico,
    inidoneo a consentirne una compita
    comprensione e per la sua contestualità al super principale, di
    evidente leggibilità ed enfasi
    relativamente alla possibilità di scegliere se aderire dopo la prova,
    non appare sufficiente a rendere
    edotto il destinatario su tali condizioni, il che equivale
    all%u2019omissione delle stesse informazioni. Il
    messaggio risulta pertanto idoneo a orientare indebitamente le scelte
    dei consumatori, in
    considerazione anche dell%u2019enfasi riservata all%u2019aspetto della gratuità
    e della possibilità della prova,
    perché lascia intendere, contrariamente al vero, che sia possibile
    provare un esame con CEPU
    gratuitamente, ossia a costo zero e in assenza di condizioni di
    fruibilità, inducendo i destinatari del
    messaggio al contatto con l%u2019operatore Cesd S.r.l. sulla base di
    erronei convincimenti.
    VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
    In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in
    esame è effettuata ai sensi del
    Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima
    dell%u2019entrata in vigore dei Decreti
    Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
    Il messaggio diffuso a mezzo spot televisivo da Cesd S.r.l. ha ad
    oggetto la promozione di
    un%u2019offerta, denominata %u201CEsame strepitoso all%u2019Università%u201D relativa, tra
    l%u2019altro, alla possibilità di
    BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
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    usufruire gratuitamente di un corso di preparazione ad un esame
    universitario con il metodo
    CEPU.
    In particolare, la decodifica del messaggio lascia intendere,
    attraverso l%u2019enfasi delle indicazioni
    vocali - %u201CEsame strepitoso all%u2019Università? Preparalo insieme a CEPU e
    scegli poi se continuare a
    studiare con noi%u201D - e testuali %u2013 %u201CEsame strepitoso%u201D, %u201CInsieme a CEPU%u201D,
    %u201CGratuitamente%u201D %u201CProva
    un esame con Cepu e scegli%u201D %u2013 che la promozione in oggetto consenta a
    chi vi aderisce di poter
    provare (%u201CProva un esame con Cepu e scegli%u201D) senza alcuna spesa
    (%u201CGratuitamente%u201D) il metodo
    CEPU per la preparazione di un esame universitario e quindi, soltanto
    una volta provato il suddetto
    metodo, decidere se aderire o meno ad un%u2019offerta più articolata della
    stessa CEPU (%u201CPreparalo
    insieme a CEPU e scegli poi se continuare a studiare con noi%u201D %u201CProva
    un esame con Cepu e
    scegli%u201D).
    In realtà, come meglio chiarito nella memoria difensiva della società
    Cesd, la promozione in
    oggetto non permette affatto la fruizione gratuita ed incondizionata
    di un corso di preparazione ad
    un esame universitario, all%u2019esito della quale il consumatore possa
    valutare se aderire o meno ad
    una più articolata proposta commerciale. Al contrario, la fruizione
    %u201Cgratuita%u201D dell%u2019esame è
    subordinata all%u2019iscrizione ad un minimo di quattro esami, per cui, a
    parte la quota di iscrizione di
    1.883,20 euro, è previsto il pagamento di una somma di 8.016,80 euro,
    comprensiva di tre corsi al
    costo unitario di 1.883,20 euro e del materiale editoriale (484 euro).
    Secondo Cesd, tale essenziale condizione di fruibilità della
    promozione sarebbe sufficientemente
    esplicitata sia dal super presente nella schermata video e recante il
    testo %u201CPromozione valida per
    chi si iscrive fine al 30 giugno ad un minimo di quattro esami, il
    primo è gratuito. E se non lo
    superi puoi decidere di non continuare, perdendo solo la quota di
    iscrizione, fino ad un massimo
    di mille euro%u201D, sia dalle informazioni rese in fase precontrattuale
    dalla stessa Cesd e riportate
    altresì sulla relativa modulistica contrattuale. Inoltre, Cesd ha
    fatto presente che, in ogni caso, è
    facoltà del consumatore - che non abbia superato il primo esame e non
    intenda fruire della
    garanzia %u201CPromosso o ripreparato%u201D - di risolvere il contratto
    ottenendo il rimborso delle somme
    versate, ad eccezione della sola quota di iscrizione.
    Le argomentazioni di Cesd appaiono prive di pregio. Per quanto
    concerne, in primo luogo, il super
    informativo, deve osservarsi, conformemente a quanto rilevato
    dall%u2019Autorità per le Garanzie nelle
    Comunicazioni, che questo risulta manifestamente inidoneo a garantire
    al destinatario del
    messaggio una corretta informazione circa le condizioni di fruibilità
    dell%u2019offerta e, in particolare,
    sulla circostanza che la fruizione dell%u2019esame %u201Cgratuito%u201D sia
    subordinata all%u2019iscrizione ad un
    pacchetto di almeno quattro esami. A questo proposito, risultano
    elementi determinanti nel
    processo valutativo: la brevità della durata del super, che appare e
    scompare dopo poco più di due
    secondi e rende alquanto difficoltosa la lettura del messaggio;
    l%u2019insufficiente dimensione del testo,
    estremamente ridotta, anche in relazione al corpo principale del
    messaggio, e tale da non garantire
    una perfetta comprensibilità del contenuto del super; la contestualità
    con il super principale, che
    risulta al contrario di evidente leggibilità ed enfasi circa la
    possibilità di scegliere se aderire a
    CEPU soltanto dopo la prova; l%u2019evidente contraddittorietà tra
    messaggio vocale %u2013 %u201CPreparalo
    insieme a CEPU e scegli poi se continuare a studiare con noi%u201D %u2013 e
    super informativo - %u201CE se non lo
    superi puoi decidere di non continuare%u201D.
    Per quanto concerne, in secondo luogo, l%u2019eccezione di Cesd sulla
    possibilità di acquisire
    chiarimenti ed informazioni sulla promozione in fase precontrattuale,
    è sufficiente ricordare in
    BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
    69
    questa sede che l%u2019Autorità ha avuto modo di chiarire in più occasioni
    che l%u2019idoneità ingannatoria
    del messaggio non può essere esclusa dalla circostanza che il
    consumatore sia in grado di
    apprendere informazioni essenziali %u2013 come, in questo caso, le
    condizioni di fruizione della
    promozione - in un momento immediatamente successivo alla
    consultazione del messaggio, quale
    la fase precontrattuale, da fonti esterne al messaggio medesimo.
    Infatti, il Codice del Consumo
    intende salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore
    da ogni interferenza
    ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque
    all%u2019operatore commerciale un
    preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria
    comunicazione d%u2019impresa.
    Per quanto riguarda, da ultimo, la valutazione circa la facoltà
    riservata al consumatore che non
    superi il primo esame di risolvere il contratto ottenendo un parziale
    rimborso delle somme versate,
    deve osservarsi che questa risulta assorbita dalle considerazioni già
    formulate sull%u2019insufficiente
    leggibilità del super informativo. In ogni caso, l%u2019assunto di Cesd si
    pone in evidente contrasto con
    l%u2019apparente carattere %u201Cgratuito%u201D della preparazione reclamizzata nel
    messaggio in esame. Infatti,
    anche iscrivendosi al pacchetto di quattro esami, il consumatore che
    non riesca a superare il primo
    esame e conseguentemente decida di risolvere il contratto non otterrà
    il rimborso dell%u2019intera
    somma versata, in quanto verrà in ogni caso trattenuto il valore della
    quota di iscrizione.
    Circostanza quest%u2019ultima che risulta ex se determinante nel dimostrare
    la non gratuità della
    promozione e la conseguente ingannevolezza del messaggio
    pubblicitario.
    VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
    Ai sensi dell%u2019articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05,
    nella versione vigente prima
    dell%u2019entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e
    n. 146, con la decisione che
    accoglie il ricorso, l%u2019Autorità dispone l%u2019applicazione di una sanzione
    amministrativa pecuniaria da
    1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
    violazione. Nel caso di specie,
    infatti, la condotta è stata posta a partire da una data antecedente
    il 21 settembre 2007, data di
    entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n.
    146/07.
    In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in
    quanto applicabili, dei criteri
    individuati dall%u2019articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del
    richiamo previsto all%u2019articolo 26,
    comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente
    prima dell%u2019entrata in vigore
    dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in
    particolare, della gravità della violazione,
    dell%u2019opera svolta dall%u2019impresa per eliminare o attenuare l%u2019infrazione,
    della personalità dell%u2019agente,
    nonché delle condizioni economiche dell%u2019impresa stessa.
    Con riguardo alla gravità della violazione, si è considerata
    l%u2019ampiezza e la capacità di penetrazione
    del messaggio che, in ragione delle modalità di diffusione, spot
    televisivo su emittenti nazionali, è
    suscettibile di aver raggiunto un numero considerevole di consumatori.
    Nella fattispecie in esame,
    si è sì tenuto conto, altresì, della debolezza psicologica dei
    destinatari del messaggio, atteso che la
    promozione è rivolta a soggetti che necessitano di una particolare
    assistenza nella preparazione di
    esami universitari. Va, inoltre, tenuta in considerazione l%u2019importanza
    dell%u2019operatore pubblicitario
    posto che Cesd %u2013 Cepu rappresenta uno dei principali operatori
    nazionali nel settore della
    preparazione agli esami universitari. Per quanto riguarda la durata,
    dagli elementi disponibili in atti
    forniti dallo stesso operatore pubblicitario e indicati nelle
    risultanze istruttorie, risulta che il
    BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
    70
    messaggio oggetto della presente valutazione è stato diffuso tra
    maggio e luglio del 2007, per un
    periodo complessivo pari a circa due mesi.
    Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società
    Cesd S.r.l. è determinata in
    misura pari a 33.600 %u20AC (euro trentatremilaseicento euro).
    RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell%u2019Autorità per le
    Garanzie nelle Comunicazioni,
    che il messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa dalla società
    Cesd S.r.l., per i profili
    evidenziati, è idoneo ad indurre in errore i consumatori circa le
    caratteristiche dell%u2019offerta
    reclamizzata, con particolare riferimento alle omissioni circa
    l%u2019esistenza di particolari condizioni di
    fruibilità della promozione %u201CEsame strepitoso all%u2019Università%u201D,
    potendo, per tale motivo,
    pregiudicarne il comportamento economico, ai sensi degli articoli 19,
    20 e 21, lettere a) e b), del
    Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima
    dell%u2019entrata in vigore dei Decreti
    Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
    DELIBERA
    a) che il messaggio pubblicitario descritto al paragrafo II del
    presente provvedimento, diffuso dalla
    società Cesd S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti
    in motivazione, una fattispecie di
    pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
    b), del Decreto Legislativo n.
    206/05, nella versione vigente prima dell%u2019entrata in vigore dei
    Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n.
    145 e n. 146, e ne vieta l%u2019ulteriore diffusione;
    b) che, per la violazione di cui al punto a), alla società Cesd S.r.l.
    sia irrogata una sanzione
    amministrativa pecuniaria di 33.600 %u20AC (trentatremilaseicento euro).
    La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve
    essere pagata entro il termine di
    trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con
    versamento diretto al
    concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega
    alla banca o alle Poste
    Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento,
    così come previsto dal
    Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
    Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
    semestre, devono essere
    corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a
    decorrere dal giorno successivo alla
    scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In
    caso di ulteriore ritardo
    nell%u2019adempimento, ai sensi dell%u2019articolo 27, comma 6, della legge n.
    689/81, la somma dovuta per
    la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
    decorrere dal giorno successivo
    alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il
    ruolo è trasmesso al
    concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione
    assorbe gli interessi di mora
    maturati nel medesimo periodo.
    Dell%u2019avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
    all%u2019Autorità attraverso
    l%u2019invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
    Ai sensi dell%u2019art. 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre
    2005, n. 206, recante Codice
    del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2
    agosto 2007, n. 146, in caso di
    inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione
    amministrativa pecuniaria da
    BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
    71
    10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità
    può disporre la sospensione
    dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
    Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
    pubblicato nel Bollettino
    dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
    Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
    del Lazio, ai sensi
    dell%u2019articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,
    n. 206, recante Codice del
    consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto
    2007, n. 146, entro sessanta
    giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero
    può essere proposto ricorso
    straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell%u2019articolo
    8, comma 2, del Decreto del
    Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine
    di centoventi giorni dalla
    data di notificazione del provvedimento stesso.
    IL SEGRETARIO GENERALE
    Luigi Fiorentino
    IL PRESIDENTE
    Antonio Catricalà
    il presente provvedimento non è definitivo
    Scritto il: 19/05/2008 16:00:38
Tags: editor
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